“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.”
Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 art.1
L’obbligatorietà della stipulazione decade quando il veicolo è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Copertura obbligatoria per circolare legalmente con veicoli di uso personale.
Tutela da danni a terzi causati durante attività di trasporto.
Soluzioni RC scalabili per aziende con più mezzi in circolazione attiva.
Copertura flessibile per trasportatori con uno o pochi mezzi operativi.
Protezione completa per veicoli aziendali a uso commerciale o professionale.
Assicurazione obbligatoria per macchine operatrici impiegate su strada pubblica.
+39 010 9861200
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